CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA – FOGGIA BANDO DI CONCESSIONE TERRENI DEMANIAL...
Nuovo Statuto approvato con DGR N.1586 DEL 11.10.2016 pubblicata sul BURP N. 139 del 5.12.2016
Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, costituito con decreto del Presidente della Repubblica in data l0 maggio 1965, registrato alla Corte dei Conti il 24 maggio 1965 reg. n. 8 Agr. e For. foglio n. 173, a seguito della fusione in unico Ente dei preesistenti Consorzi di bonifica della Capitanata – Consorzio Generale per la Bonifica e la Trasformazione Fondiaria della Capitanata e Consorzi di bacino: Tavoliere Centrale, Cerignola, Varano, Ofanto, Cervaro-Candelaro, Alto Tavoliere, S. Severo-Torremaggiore, Lesina e Fortore – è retto dal presente Statuto.
Il Consorzio, persona giuridica pubblica ai sensi dell’art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, dell’art. 862 c.c. e dell’art. 8 della L.R. 13 marzo 2012, n. 4, ha sede in Foggia in corso Roma, 2.
L’emblema del Consorzio è costituito da una scritta “Consorzio per la Bonifica della Capitanata” su tre righe e tre elementi grafici: l’acronimo CBC stilizzato di colore nero-bluastro sovrapposto a due elementi grafici, uno di colore verde rappresentante la vegetazione e quindi la produttività del territorio ed uno di colore azzurro rappresentante l’acqua nel duplice aspetto: l’acqua raccolta e l’acqua allontanata.
Il Consorzio svolge attività di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente.
Il Consorzio esplica le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, su concessione della Regione ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.
In particolare, il Consorzio esercita nel comprensorio di propria competenza le seguenti funzioni:
Il Consorzio esplica ogni altra funzione affidata dalla Regione Puglia ai sensi della L.R. 4/2012.
Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di Ha 441.581.51.43 che ricade nei seguenti Comuni della Provincia di Foggia:
* | 1 | - | Apricena | Ha | 14.243.50.72 |
2 | - | Ascoli Satriano | Ha | 33.456.60.05 | |
* | 3 | - | Biccari | Ha | 2.548.45.08 |
* | 4 | - | Bovino | Ha | 3.140.89.09 |
* | 5 | - | Candela | Ha | 9.220.55.47 |
6 | - | Carapelle | Ha | 2.478.92.07 | |
* | 7 | - | Casalnuovo Monterotaro | Ha | 1.757.95.12 |
* | 8 | - | Casalvecchio di Puglia | Ha | 2.792.64.18 |
9 | - | Castelluccio dei Sauri | Ha | 5.130.88.26 | |
* | 10 | - | Castelnuovo D. | Ha | 4.772.02.92 |
11 | - | Cerignola | Ha | 58.963.39.07 | |
12 | - | Chieuti | Ha | 6.060.22.70 | |
* | 13 | - | Deliceto | Ha | 2.930.26.95 |
14 | - | Foggia | Ha | 50.589.79.74 | |
15 | - | Lesina | Ha | 15.843.94.11 | |
* | 16 | - | Lucera | Ha | 33.811.75.18 |
* | 17 | - | Manfredonia | Ha | 25.691.89.06 |
18 | - | Margherita di Savoia | Ha | 3.690.01.25 | |
19 | - | Ordona | Ha | 3.925.29.50 | |
* | 20 | - | Orsara di Puglia | Ha | 1.303.37.45 |
21 | - | Ortanova | Ha | 10.440.44.36 | |
* | 22 | - | Pietra Montecorvino | Ha | 2.506.23.02 |
23 | - | Poggio Imperiale | Ha | 5.237.60.45 | |
* | 24 | - | Rignano Garganico | Ha | 4.001.48.73 |
25 | - | Rodi Garganico | Ha | 216.20.36 | |
26 | - | Ferdinando di Puglia | Ha | 4.184.62.16 | |
* | 27 | - | Giovanni Rotondo | Ha | 5.500.95.07 |
* | 28 | - | Marco in Lamis | Ha | 5.195.52.95 |
* | 29 | - | Nicandro Garganico | Ha | 4.397.59.89 |
30 | - | Paolo Civitate | Ha | 9.068.69.06 | |
31 | - | Severo | Ha | 33.314.10.16 | |
32 | - | Serracapriola | Ha | 14.278.21.29 | |
33 | - | Stornara | Ha | 3.363.74.63 | |
34 | - | Stornarella | Ha | 3.387.76.96 | |
35 | - | Torremaggiore | Ha | 20.854.27.14 | |
36 | - | Trinitapoli | Ha | 14.757.45.74 | |
* | 37 | - | Troia | Ha | 13.116.22.59 |
* | 38 | - | Volturino | Ha | 1.261.44.56 |
39 | - | Zapponeta | Ha | 4.146.54.34 | |
Totale | Ha | 441.581.51.43 |
* Comuni il cui territorio ricade in parte nel comprensorio.
Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge lungo i seguenti confini qui riportati, a solo titolo indicativo, facendo fede in caso di contestazione circa gli esatti limiti, quelli risultanti dalla cartografia allegata al presente Statuto: da Nord, dalla Foce del Torrente Saccione, segue il limite della Provincia di Campobasso fino alla strada Casalnuovo-Colletorto, quindi volge a Sud-Ovest seguendo un percorso tratturale che si innesta alla strada suddetta nei pressi della masseria D’Ardes da dove prende a seguire l’andamento della citata strada verso Sud, fino all’abitato di Casalnuovo; prosegue quindi lungo la provinciale per Casalvecchio e Castelnuovo, seguendo la strada che porta a Lucera per attestarsi, nei pressi della masseria Carpino, sul limite orientale amministrativo del Comune di Pietra, che abbandona qualche chilometro dopo il torrente Triolo, dirigendosi verso Ovest sino ad incontrare, in località La Torretta, la provinciale Lucera-Pietra Montecorvino; scende quindi verso Sud, tocca le masserie De Biagio e Ripa e prosegue fino ad incontrare, al Km. 308, la SS. 17, che segue verso Est, fino al Km. 312, per poi volgere ancora verso Sud seguendo per un tratto il limite amministrativo del Comune di Lucera per incontrare al Km. 8 la strada Lucera-Biccari e lungo essa procede per Sud-Ovest fino al bivio Tertiveri; ripiega indi verso Sud-Est per la masseria S.M. in Vulgano sino al ponte Vulgano e, dopo breve deviazione per qualche chilometro a Sud-Ovest, attraversa il canale Guado di Lucera e il torrente Calvino scendendo verso Sud-Est, con andamento quasi rettilineo fino alla strada Lucera-Castelluccio, che segue fino al bivio per Troia e, raggiunto poi tale centro, prosegue lungo la strada, verso Sud-Ovest, per circa Km. 4 e scende in località La Salandra per poi tornare verso Est, lungo il limite dell’agro di Orsara di Puglia, che lascia poco appresso, in località San Francesco, per scendere a Sud, secondo il tratturo che porta alla SS. 90, passando per S. Lorenzo e Serroncino, fino a Cofollone; ripiega quindi verso Sud-Ovest fino alla stazione di Bovino e ritorna verso Est, seguendo la SS. 161, sino alla località Radogna; indi prosegue per Sud e Sud-Est, lungo la strada che poi porta a Candela, per attestarsi sul confine amministrativo tra i comuni di S. Agata, Deliceto e Candela; attraversa per breve tratto l’agro di Candela e giunto al torrente S. Gennaro, si attesta sul limite sud occidentale del territorio comunale di Candela, che segue fino all’Ofanto e quindi, lungo detto fiume, giunge sino al mare Adriatico la cui riva costituisce il limite orientale del comprensorio. Riprende dalla località di Siponto, comprendendo il centro balneare e prosegue lungo la ferrovia per Foggia e quindi lungo la SS. 89 che lascia poco oltre il Km. 173 per proseguire, verso Sud-Ovest, toccando le località di Amoroso, Armillotta, Ferrara e Posta Fontanarosa da dove raggiunge la strada per S. Giovanni R. che segue fino alla masseria Bramante e quindi volge, per le pendici delle «Costarelle», verso le masserie Petruccelli e Mercaldi, segue il limite dei territori comunali dei Comuni di S. Marco in Lamis e di S. Giovanni Rotondo fino all’argine in sinistra del torrente Candelaro; prosegue lungo tale argine in direzione Nord-Ovest fino al punto di incontro dei limiti territoriali dei Comuni di S. Severo, Apricena e Rignano Garganico; segue il limite Nord-occidentale del territorio comunale di Rignano Garganico, passa successivamente per le località Crastate e segue l’andamento della ferrovia Garganica che abbandona poco dopo per raggiungere, con una linea si-nuosa che tocca le località di Posta Monica, Perroni e Pompilio, la SS. 89 nei pressi del Km. 17; segue la citata strada n. 89 fino ad incrociare il confine comunale del Comune di S. Nicandro Garganico alla progressiva di Km. 21 + 600 circa in corrispondenza della quota 265; prosegue verso Nord lungo il limite territoriale del Comune di S. Nicandro Garganico che lascia in prossimità della quota 71, a circa m. 500 a monte della masseria Vacchereccia, là dove il torrente Valle del Brecciale prende a scorrere completamente nel territorio del citato Comune; ripiega quindi verso Est tra le località Parco di Cristo e Parco dei Morti seguendo i limiti dei fogli di mappa 43, 42 e 41 dove essi confinano con i fogli 23 e 24, fino al torrente Vallone che segue per un breve tratto, verso Nord, fino all’altezza della masseria Cavallo; da qui riprende ad andare verso Est fino al canale Trippa, attraversando il foglio di mappa n. 25, lungo il limite delle particelle 15, 103, 81, 83 e 23; prosegue sul confine tra i fogli di mappa 26 e 27 quindi sul limite tra i fogli 28 e 11, 29 e 10, lungo la strada vicinale S. Nicola, che lascia al bivio con la strada S. Maria-Monte d’Elio della quale segue l’andamento per breve tratto, attraversando il foglio n. 10 prima e seguendo, poi, il limite tra i fogli 7 e 8; passa successivamente per il foglio n. 1, tra le particelle 36 e 37, corre lungo il limite del foglio stesso al confine col foglio 8, si discosta nuovamente per ricalcare i limiti tra le particelle 32, 34, 69, 21 e 41 del cennato foglio 1, per attestarsi poi sulla strada S. Nicandro Garganico-Torre Mileto della quale segue il tracciato fino in prossimità del mare per raccordarsi, infine seguendo la linea costiera, in direzione Ovest, con la foce del torrente Saccione.
Il perimetro consorziale comprende, inoltre, una zona del territorio del Comune di Rodi Garganico delimitata ad Est dal torrente Romondato, a Sud e ad Ovest dal limite territoriale del citato Comune e a Nord dal mare Adriatico.
Sono organi del Consorzio:
Fanno parte dell’Assemblea gli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e sono in regola con il pagamento del contributo consortile in riferimento ad un titolo di proprietà ricadente nel comprensorio o ad un onere derivante da contratto agrario ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 11.2.1971, n. 11.
L’Assemblea ha il compito di eleggere, tra gli aventi diritto al voto, i membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione, nel numero stabilito al successivo art. 8, secondo le norme riportate al Capo III del presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 componenti di cui 7 eletti dall’assemblea dei Consorziati a termine delle norme riportate al Capo III.
Fanno altresì parte del Consiglio di Amministrazione:
Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati o sostituiti, in caso di cessazione dalle cariche, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e provinciali.
Il rappresentante dei comuni nel Consiglio di amministrazione è designato da un’assemblea composta dai sindaci dei comuni del comprensorio o da loro delegati.
La convocazione dell’assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del Presidente del Consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla data di scadenza degli organi consortili.
L’assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.
L’assemblea dei sindaci non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l’assemblea è convocata di diritto per l’ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel caso in cui la nomina non dovesse intervenire entro trenta giorni dalla richiesta di designazione, la Giunta regionale nomina con poteri sostitutivi.
Spetta al Consiglio:
aa. autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale in tutti procedimenti compresi quelli di natura tributaria;
bb. delegare il Presidente a deliberare su determinate materie di propria competenza;
cc. pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente;
dd. deliberare su ogni altra materia che non sia espressamente attribuita alla competenza del Presidente.
Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presdente non meno di dodici volte l’anno.
Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno quattro dei Consiglieri in carica, mediante lettera raccomandata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, entro quindici giorni dalla data di ricezione della stessa.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, con telegramma o tramite posta elettronica certificata spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, dandone comunicazione ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.
Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri e del Revisore dei conti, almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza. Gli stessi potranno essere trasmessi per posta elettronica.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta, mediante telegramma o con posta elettronica certificata, non meno di due giorni prima della data della riunione.
Il Presidente del Consorzio in carica alla data delle elezioni provvede, non oltre quindici giorni dalla data di convalida dei risultati elettorali, a convocare il nuovo Consiglio di amministrazione, che risulta validamente costituito anche se non sono stati ancora designati i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all’art. 8.
La riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione è presieduta dal consigliere più anziano di età.
Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge il Presidente e il Vicepresidente, secondo le modalità previste alla lettera a dell’art. 10.
L’elezione si perfeziona con l’accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro cinque giorni dal ricevimento dell’avviso della nomina.
L’accettazione delle cariche di Presidente e Vice Presidente può essere manifestata al Consiglio subito dopo la elezione nella stessa riunione in cui si è proceduto alla votazione e viene inserita a verbale.
In caso di mancata accettazione, espressa a termini di cui al precedente comma ovvero secondo le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procederà per le cariche non accettate a nuova elezione.
Il Consiglio attribuisce il compito di segretario degli organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio, con funzioni non inferiori a quelle direttive, salvo che tale attribuzione non sia già stata prevista dal Piano di Organizzazione Variabile; in tal caso le funzioni di segretario sono svolte dall’impiegato cui tali funzioni sono conferite dal Piano stesso.
In assenza del segretario, le sue funzioni sono svolte dal Direttore Generale.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le seguenti funzioni:
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere più anziano di età.
Il Presidente ha facoltà per determinate materie, indicate al precedente articolo, di delegare il Direttore Generale.
Il Direttore Generale, i poteri e le attribuzioni del quale risultano dal Piano di Organizzazione Variabile, dai regolamenti e provvedimenti interni all'Ente, è il capo di tutti i servizi e gli uffici dell'Ente e ne indirizza, coordina e controlla, con apposita struttura operativa, l'operatività in conformità delle leggi, delle norme del presente Statuto, del Piano Orgnanizzativo Variabile, regolamenti e delle deliberazioni degli Organi consortili.
Interviene, con voto consultivo, nelle riunioni degli Organi di amministrazione e controfirma tutti i verbali e gli atti per cui sia richiesta la firma congiunta.
Firma singolarmente anche la corrispondenza e tutti gli atti per i quali abbia ricevuto delega ai sensi delle disposizioni del presente Statuto e di regolamento.
Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei contratti collettivi di lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati.
I componenti degli Organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di insediamento.
Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica quanto il Consiglio di amministrazione.
Le elezioni del Consiglio potranno aver luogo dal novantesimo giorno precedente il compimento del quinquennio.
I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica all’atto della scadenza dell’amministrazione uscente.
Il Presidente e il Vice Presidente entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui al precedente art. 13.
Alla scadenza del periodo ordinario di mandato, gli organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di quarantacinque giorni per l’ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti e indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la tutela dei diritti e interessi del Consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.
Le dimissioni dalla carica devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo consortile dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
Le dimissioni dalla carica di Presidente e Vice Presidente hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta la accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.
Per quanto riguarda le dimissioni dalla carica di consigliere, queste hanno invece effetto immediato, salvo che, in conseguenza di esse, non si verifichi l’ipotesi di cui al sesto comma dell’art. 23 del presente Statuto dovendosi procedere, in tal caso, a nuove elezioni in conformità a quanto previsto dallo stesso art. 23.
La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.
Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo, comunicato per iscritto, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all’obbligo previsto dal successivo art. 27.
La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di amministrazione previa comunicazione dei motivi all’interessato.
La cessazione della carica di Consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o di Vice Presidente.
Quando il Presidente o il Vice Presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.
Nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di un consigliere eletto, si procede alla sua sostituzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della vacanza. La sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti nella medesima lista e fascia di appartenenza. In assenza di candidati in tale lista, si procede alla nomina di quello che ha conseguito il maggior numero di voti in una delle altre liste della medesima fascia.
La cessazione della qualità di rappresentante della ditta consorziata di cui all’art. 39 del Capo III comporta la decadenza immediata del Consigliere dalla carica istituzionale e la sua sostituzione con il nuovo rappresentante della ditta medesima.
Nell’ipotesi di cessazione dalla carica di un consigliere nominato, lo stesso viene sostituito con le modalità previste agli artt. 8 e 9.
I nuovi consiglieri rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.
In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni. L’Assemblea dovrà essere convocata entro sei mesi per il rinnovo dell’intero Consiglio.
Fino all’espletamento delle nuove elezioni il Consiglio rimane in carica per l’ordinaria amministrazione.
I compensi per il Presidente, il Vicepresidente e i consiglieri sono stabiliti con provvedimento del Consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dall’art. 34 della LR 4/2012.
Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo parametrato ai minimi delle tariffe professionali.
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica tra cui il Presidente o il Vice presidente.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere più anziano di età.
Il Direttore del Consorzio e il Segretario verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
Nel caso che si discutano questioni riguardanti i membri del Consiglio, il Direttore Generale o il Segretario, l’interessato dovrà assentarsi, e, qualora trattasi del Segretario, le funzioni di quest’ultimo saranno assunte dal Direttore Generale ovvero, se si assentano sia il Direttore Generale che il Segretario, dal consigliere più giovane presente.
Possono essere chiamati ad intervenire anche dirigenti e funzionari del Consorzio o soggetti esterni al Consorzio perché forniscano chiarimenti e delucidazioni al Consiglio di amministrazione su determinate problematiche.
Il Consigliere che in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri componenti e, assentandosi temporaneamente dalla riunione, deve astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.
La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danno, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.
Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri presenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.
Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche. In tal caso per la approvazione delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.
Coloro che si astengono dalle votazioni in adempimento dell’obbligo di cui al 1° comma dell’art. 27 non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti né ai fini del computo dei voti.
Per ogni adunanza del Consiglio viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data e la modalità di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e in quella sede ne abbiamo fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.
I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.
Gli atti degli organi consortili sono pubblicati nell’albo pretorio del Consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.
Le deliberazioni di cui si dichiara l’urgenza sono pubblicate nell’albo pretorio del Consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni.
Le deliberazioni sono soggette a controllo della Regione Puglia secondo le modalità indicate all’art. 35 della L.R. 4/2012.
Si pubblicano soltanto le deliberazioni, disposizione e motivazione, senza il riassunto della discussione. Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente, purché entro i termini prescritti.
Per assicurare la massima conoscibilità dell’azione amministrativa, il Consorzio garantisce la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni a rilevanza esterna.
Contro gli atti degli organi del Consorzio è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dall’ultimo di pubblicazione delle stesse.
L’opposizione non sospende l’esecutività del provvedimento impugnato.
Sul ricorso il Consiglio di amministrazione del Consorzio delibera le controdeduzioni da inviare, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla Giunta regionale per il relativo controllo.
Il Consorzio garantisce, nei limiti previsti dalla legge, l’accesso agli atti e ai documenti inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla L. 241/1990 e dal regolamento consortile.
Il Revisore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il Revisore unico dura in carica cinque anni. Cessa comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di cessazione degli altri organi.
Il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e riferisce all’Assessore regionale alle risorse agroalimentari e alla Corte dei conti.
Il Revisore unico, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo.
Il Revisore unico trasmette ogni sei mesi all’Assessore regionale alle risorse agroalimentari apposita relazione analitica sull’andamento finanziario, che deve essere esaminata dalla Commissione consiliare competente.
Il Revisore unico assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.
Il bilancio preventivo è approvato entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.
I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell’articolo 13, della L.R. 4/2012, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico così come indicato all’articolo 18 della medesima legge regionale, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell’ articolo 20, comma 4 della L.R. 4/2012.
Il Consorzio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese, di cui al comma 1, risultanti dal bilancio preventivo, approva il Piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica ovvero sulla base dei criteri applicativi previsti da appositi regolamenti.
I contributi imposti dal Consorzio costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall’esattore.
Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile dovrà essere indicato il tipo di beneficio e l’immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un’unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.
Contro l’iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell’iscrizione entro venti giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
Il ricorso non sospende l’esecuzione del ruolo.
Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio agli eventuali regolamenti interni e alle vigenti norme di legge.
Ogni componente dell’Assemblea ha diritto ad un voto.
Per le società e per le persone giuridiche sono iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto i rispettivi rappresentanti legali, a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.
In caso di comunione, è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto uno dei partecipanti alla comunione stessa, il quale dovrà essere designato dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del delegato.
La designazione di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal Segretario comunale del Comune di residenza dei partecipanti alla comunione, ovvero da funzionari del Consorzio all’uopo delegati dal Presidente.
In mancanza di tale designazione si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della ditta così come risultante dalla corrispondente partita catastale del Consorzio.
Per l’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto dei rappresentanti indicati nei precedenti secondo e terzo comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell’Assemblea elettorale.
Il voto è segreto e personale ed è delegabile solo nei seguenti casi:
La delega per l’esercizio del diritto di voto dovrà essere consegnata al Presidente del seggio elettorale.
Nell’ipotesi in cui un consorziato abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi dei secondo e terzo comma del precedente articolo, esercita il diritto di voto per sé e per gli organismi rappresentati.
Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all’amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.
Ai fini della elezione dei Consiglieri, i consorziati sono suddivisi in tre fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate.
Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
Alla terza fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due.
La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti, vanno desunti dall’elenco dei contribuenti aggiornato all’anno in cui il Consorzio indice l’elezione.
I consorziati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce possono presentare la loro candidatura, ciascuno per la fascia di appartenenza.
Il numero di consiglieri eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 a 0,9.
L’individuazione del numero di consiglieri per fascia è effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
L’elezione dei consiglieri si svolgerà separatamente e contemporaneamente fascia per fascia, su presentazione di candidature tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.
La formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, di competenza del Consiglio di Amministrazione, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l’Assemblea. L’elenco dovrà contenere, per ciascun avente diritto al voto:
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di approvazione dell’elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata nell’albo consortile per un periodo di quindici giorni consecutivi.
Dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati le modalità di formazione dell’elenco e il termine per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.
I reclami contro le risultanze dell’elenco debbono essere diretti al Consiglio di Amministrazione e inviati, mediante raccomandata a.r o con posta elettronica certificata, presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultimo di pubblicazione.
Il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami e introduce le eventuali conseguenti variazioni nell’elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata a.r o con posta elettronica certificata.
Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 39, il Consiglio introduce nell’elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti – ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti – e dispone, sulla base dell’elenco generale, la compilazione degli elenchi per ciascuna delle fasce di aventi diritto al voto di cui al precedente art. 43 e per ciascun seggio elettorale.
La convocazione dell’Assemblea ha luogo normalmente ogni cinque anni e viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell’Albo consorziale, nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L’affissione di tale manifesto sarà ripetuto almeno sette giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
In esso saranno indicati l’oggetto, il giorno, l’ora d’inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi per ciascuna fascia; sarà altresì riportato il testo degli artt. 46 e 47 del presente statuto.
Nel manifesto dovrà essere anche data notizia dell’avvenuta pubblicazione della relazione dell’Amministrazione, di cui all’art. 10 lett. w) del vigente statuto consortile.
Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione dell’Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte – a distanza di due giorni l’uno dall’altro – nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.
Sono eleggibili gli elettori iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto.
Non possono essere eletti quali consiglieri:
Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti ed i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. La ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.
Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall’incarico.
Le cariche di Presidente e del Vicepresidente sono incompatibili con la carica di
a. parlamentare nazionale e/o europeo;
b. assessore o consigliere regionale;
c. presidente, vicepresidente, assessore e consigliere provinciale della Provincia ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
d. sindaco, assessore e consigliere comunale dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
e. amministratori degli enti strumentali della Regione.
Le suindicate cause di ineleggibilità e incompatibilità si applicano anche ai membri di diritto ed al Revisore unico.
L’elezione dei Consiglieri si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati scelti fra gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto, nell’ambito della rispettiva fascia di appartenenza. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non deve essere inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia.
Le liste dei candidati devono essere presentate per fascia di contribuenza e devono essere sottoscritte dall’uno per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia di appartenenza, con un minimo di cento sottoscrittori qualora l’uno per cento risulti inferiore a cento.
Il candidato non può sottoscrivere la lista in cui è inserito. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e le firme degli stessi e quelle dei presentatori dovranno essere dichiarate autentiche da un Notaio o da un Segretario comunale ovvero dal Presidente, dal Vice Presidente nonché da funzionari del Consorzio all’uopo delegati dal Presidente.
Di tutti i candidati deve essere indicato nelle liste cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva.
I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati e di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista presentata in precedenza, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.
Le liste e gli allegati devono essere presentate in duplice copia alla Segreteria del Consorzio entro le ore dodici del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea. Il funzionario, all’uopo delegato, ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l’indicazione del giorno e dell’ora di presentazione e provvedendo a rimettere gli atti il giorno successivo alla Commissione elettorale.
La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione, e composta da un Presidente e da due membri assistiti da un segretario, prescelti tra persone che non siano presentatrici e candidate, entro il quinto giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, verifica la regolarità delle liste presentate ed in particolare:
Le decisioni della Commissione devono essere comunicate al Presidente del Consorzio per le ulteriori operazioni indicate ai successivi articoli della Statuto.
Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l’accettazione delle liste, il Presidente assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l’ordine di presentazione, rispettando, altresì, l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore a seconda della fascia di rappresentanza e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista presentata ed ammessa, in carattere grande, un numero progressivo arabo di contrassegno, nell’ordine di presentazione.
Nello spazio situato sotto il riquadro di contrassegno saranno riportati i nomi dei candidati di ciascuna lista, in modo che l’elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza per il candidato della lista votata.
Ogni seggio è composto da: un Presidente, due scrutatori e un segretario, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
I presentatori e i candidati non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.
Nel caso che all’apertura del seggio uno o tutti e due gli scrutatori non si presentino, il Presidente del seggio li sostituirà scegliendoli fra i presenti in sala e di tale sostituzione farà conto nel verbale.
Lo stesso dicasi per il segretario del seggio.
Nel caso che all’apertura del seggio fosse assente il Presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione.
Il Presidente sceglie fra gli scrutatori il Vice Presidente.
Quest’ultimo coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza od impedimento.
Tutti i membri del seggio sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l’esercizio delle loro funzioni.
Durante le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno due componenti il seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
Ai membri del seggio spetta un compenso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso spese.
Il Presidente del Consorzio dispone affinché nel giorno precedente le elezioni siano consegnati al Presidente del seggio:
Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell’Elenco degli aventi diritto al voto della sezione corrispondente e del relativo seggio.
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione equipollente e, nei casi richiesti, la documentazione sostitutiva di certificazione. Nell’apposita colonna di identificazione sull’elenco di seggio, sono indicati gli estremi del documento.
In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore ne attesta l’identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l’identità dell’elettore, questi può presentare un altro elettore che ne attesti l’identità. In tal caso l’elettore che attesta l’identità deve apporre la sua firma a fianco del nome dell’elettore interessato.
In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell’elenco di seggio dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica, a firma del presidente del Consorzio o dei funzionari dell’Ente medesimo appositamente delegati, esibita e consegnata dall’interessato.
Tra l’apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno otto ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell’apposita sala saranno ammessi a votare.
Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il Presidente consegna all’elettore, insieme con la matita copiativa, la scheda che gli compete.
Compiuta l’operazione di voto, l’elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l’elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina.
Prima di introdurre la scheda nell’urna, il Presidente ripeterà il nome dell’elettore per il riscontro da parte dello scrutatore.
Il Presidente, quindi, introduce la scheda votata nell’urna; contemporaneamente uno dei membri del seggio attesta che l’elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell’elettore nell’apposita colonna dell’elenco.
Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di esprimere massimo una preferenza all’interno della lista prescelta.
L’elettore può manifestare il proprio voto esclusivamente per liste e candidati appartenenti alla propria fascia di appartenenza. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse.
L’elettore esprime il voto di lista apponendo un segno sul contrassegno di lista.
L’elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati inclusi nella lista da lui votata, mediante segno da apporre nella casella posta a fianco del nome preferito.
Qualora l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato preferito.
Qualora l’elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia indicato la preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.
Qualora l’elettore abbia indicato più di una preferenza per candidati compresi nella medesima lista il voto è attribuito solo alla lista.
Qualora l’elettore abbia segnato un contrassegno di lista ma abbia indicato la preferenza per un candidato compreso in una lista differente il voto è attribuito solo alla lista.
Se l’elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto.
Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza l’abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata» apponendo la sua firma.
Il Presidente deve sostituire la seconda scheda consegnata all’elettore con un’altra prelevata dal pacco delle schede medesime.
Le elezioni sono valide qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre fasce, il 10 per cento della contribuenza della relativa fascia.
Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum, l’Amministrazione uscente riconvoca nuovamente l’Assemblea entro sei mesi per ripetere la votazione. Qualora anche tale seconda votazione non risulti valida, gli organi in carica decadono e la Giunta regionale nomina un Commissario con il compito di indire le elezioni entro sei mesi e di provvedere alla gestione ordinaria del Consorzio.
L’assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nell’ambito della lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggior età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti secondo l’ordine di lista.
Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.
Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in un busta o chiuse in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.
Sulla base delle annotazioni riportate nell’elenco di seggio degli aventi diritto al voto, il Presidente procederà all’accertamento del numero dei votanti.
Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l’urna e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde a quello dei votanti.
Il Presidente accerta che la differenza tra il numero di schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.
Il Presidente ripone, quindi, le schede nell’urna e procede allo spoglio dei voti, estraendole una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente, gli scrutatori, insieme con il segretario, prenderanno nota, nei prospetti forniti dal Consorzio, del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore.
Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte.
Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di scrutinio e le decisioni stesse debbono essere riportate nel verbale.
Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere riposte in una busta che verrà sigillata e firmata nei lembi di chiusura da almeno due membri del seggio.
Le schede corrispondenti ai voti validi devono pure essere riposte in apposita busta con le medesime formalità di cui al primo comma.
Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario in doppio esemplare, secondo lo schema predisposto dal Consorzio, che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.
Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale. L’adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.
Alla fine delle operazioni di scrutinio, il seggio provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste o plichi, così distinti:
Su ciascuna busta o plico sarà indicato il contenuto, il seggio, le firme del Presidente e degli scrutatori; tutti i plichi saranno consegnati ad un incaricato del Consorzio e della consegna sarà data ricevuta.
Per quanto altro non previsto nei precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo V del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, recante norme per la elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali.
Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all’Assessorato alle risorse agroalimentari e il Consorzio, con apposito provvedimento, rende noti i risultati elettorali.
Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all’Assessorato alle risorse agroalimentari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell’albo consortile.
Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l’insediamento del Consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati.